Art. 21.
(Indennità di paternità per i
lavoratori autonomi).

      1. Dopo l'articolo 68 del testo unico, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 68-bis. - (Indennità di paternità per i lavoratori autonomi). - 1. Al padre lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposta un'indennità di paternità per tutta la durata dell'indennità di maternità ovvero per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice autonoma, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono da parte della stessa, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
      2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al lavoratore autonomo

 

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anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice dipendente o libera professionista e abbia diritto al congedo di maternità o all'indennità di cui all'articolo 70.
      3. In caso di adozione o di affidamento l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo spetta al lavoratore autonomo, alle medesime condizioni previste dall'articolo 67, comma 2, purché la lavoratrice adottante o affidataria non goda dei benefìci di cui agli articoli 31-bis, 66 e 70.
      4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è concessa ed erogata dall'INPS secondo le modalità e nella misura stabiliti dagli articoli 67 e 68».