1. Dopo l'articolo 68 del testo unico, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 68-bis. - (Indennità di paternità per i lavoratori autonomi). - 1. Al padre lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposta un'indennità di paternità per tutta la durata dell'indennità di maternità ovvero per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice autonoma, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono da parte della stessa, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al lavoratore autonomo